L’esecuzione coattiva del potere amministrativo è un concetto “meta-giuridico”, radicato nelle scienze filosofiche e sociologiche prima ancora che giuridiche, ed è un elemento presente tanto nei regimi autoritari quanto nelle democrazie liberali. In queste ultime, si atteggia però in modo diverso perché, per essere lecita, va esercitata da un’autorità giuridica in coerenza con le apposite previsioni normative. Tuttavia, come emerge dal confronto tra l’art. 21-ter, l. n. 241/1990, e le discipline di settore, la legge non è in grado di predeterminare in modo “tipico” lo sviluppo del potere esecutorio; pertanto, al fine di salvaguardare la vigenza delle norme esistenti in materia e di non concludere per la tacita abrogazione delle leggi settoriali ad opera dell’art. 21-ter, in una prospettiva de jure condito si ritiene che l’esecuzione coattiva del potere amministrativo sia ancorata ad un principio di legalità inteso in senso formale. Ne deriva che l’amministrazione, nell’eventuale applicazione degli strumenti coercitivi, è soggetta alla logica del risultato, pur con importanti correttivi da applicare per evitare intollerabili compressioni dei diritti costituzionalmente garantiti dell’individuo. Il risultato non è però solamente un parametro per orientare e integrare l’esecuzione coattiva, ma anche il criterio con cui l’amministrazione stabilisce a priori se il provvedimento non ottemperato dal privato debba essere attuato tramite gli strumenti coercitivi ovvero un’apposita azione giudiziale.
L'esecuzione coattiva del potere amministrativo tra legalità e risultato
Torelli, Gabriele
2025-01-01
Abstract
L’esecuzione coattiva del potere amministrativo è un concetto “meta-giuridico”, radicato nelle scienze filosofiche e sociologiche prima ancora che giuridiche, ed è un elemento presente tanto nei regimi autoritari quanto nelle democrazie liberali. In queste ultime, si atteggia però in modo diverso perché, per essere lecita, va esercitata da un’autorità giuridica in coerenza con le apposite previsioni normative. Tuttavia, come emerge dal confronto tra l’art. 21-ter, l. n. 241/1990, e le discipline di settore, la legge non è in grado di predeterminare in modo “tipico” lo sviluppo del potere esecutorio; pertanto, al fine di salvaguardare la vigenza delle norme esistenti in materia e di non concludere per la tacita abrogazione delle leggi settoriali ad opera dell’art. 21-ter, in una prospettiva de jure condito si ritiene che l’esecuzione coattiva del potere amministrativo sia ancorata ad un principio di legalità inteso in senso formale. Ne deriva che l’amministrazione, nell’eventuale applicazione degli strumenti coercitivi, è soggetta alla logica del risultato, pur con importanti correttivi da applicare per evitare intollerabili compressioni dei diritti costituzionalmente garantiti dell’individuo. Il risultato non è però solamente un parametro per orientare e integrare l’esecuzione coattiva, ma anche il criterio con cui l’amministrazione stabilisce a priori se il provvedimento non ottemperato dal privato debba essere attuato tramite gli strumenti coercitivi ovvero un’apposita azione giudiziale.File | Dimensione | Formato | |
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