Con la sentenza 20 luglio 2012, n. 199, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 4 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 s.m.i., che dettava la disciplina generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica in seno all’ordinamento nazionale; secondo il Giudice costituzionale, infatti, tale disciplina sarebbe stata adottata in palese violazione del divieto di ripristino formale e sostanziale della normativa abrogata a seguito del referendum del 12 e 13 giugno 2011. A fronte della declaratoria di incostituzionalità, il regime giuridico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è definito dall’ordinamento europeo, applicandosi direttamente la disciplina relativa ai servizi di interesse economico generale ed, in particolare, le corrispondenti regole pro-concorrenziali minime. Rispetto alle future dinamiche evolutive del settore, la decisione della Corte offre l’occasione per ripensare il regime dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; in particolare, alle condizioni date, il riordino delle discipline settoriali e la “ristrutturazione” della sfera pubblica si presentano come uno degli strumenti attraverso cui tentare di conciliare la dimensione sociale delle attività di servizio, enfatizzata dagli esiti referendari, con le esigenze correlate alla tutela della concorrenza, quale carattere immanente dello statuto dei servizi locali di rilevanza economica secondo l’ordinamento europeo.
Servizi pubblici locali di rilevanza economica: dall'«instabilità» nazionale alla «deriva» europea
BONETTI, TOMMASO
2012-01-01
Abstract
Con la sentenza 20 luglio 2012, n. 199, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 4 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 s.m.i., che dettava la disciplina generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica in seno all’ordinamento nazionale; secondo il Giudice costituzionale, infatti, tale disciplina sarebbe stata adottata in palese violazione del divieto di ripristino formale e sostanziale della normativa abrogata a seguito del referendum del 12 e 13 giugno 2011. A fronte della declaratoria di incostituzionalità, il regime giuridico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è definito dall’ordinamento europeo, applicandosi direttamente la disciplina relativa ai servizi di interesse economico generale ed, in particolare, le corrispondenti regole pro-concorrenziali minime. Rispetto alle future dinamiche evolutive del settore, la decisione della Corte offre l’occasione per ripensare il regime dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; in particolare, alle condizioni date, il riordino delle discipline settoriali e la “ristrutturazione” della sfera pubblica si presentano come uno degli strumenti attraverso cui tentare di conciliare la dimensione sociale delle attività di servizio, enfatizzata dagli esiti referendari, con le esigenze correlate alla tutela della concorrenza, quale carattere immanente dello statuto dei servizi locali di rilevanza economica secondo l’ordinamento europeo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.