190 (L. di stabilità 2015), promosse, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, commi 3 e 4, 118 e 119 Cost., nonché con il principio di leale collaborazione, di cui all’art. 120 Cost., dalla Regione Veneto, in quanto l’obiettivo, che tali disposizioni si prefiggono, di “riduzione” delle società, e delle partecipazioni societarie, diretta-mente o indirettamente possedute (tra l’altro) dalle Regioni, si basa su un “piano di razionalizzazione”, che non emargina, ma coinvolge le stesse Regioni, un piano da realizzare, infatti, “anche” - e, cioè, “non solo” - in base ai criteri direttivi statali. La disposizione del comma 611 e quella (ad essa collegata e stru-mentale) del successivo comma 612 dell’art. 1 risultano, nel loro complesso e su un piano generale, senz’altro riconducibili alle prevalenti finalità, che con esse si intende conseguire, ossia quelle di raziona-lizzazione e contenimento della spesa pubblica - di cui alla materia del “coordinamento della finanza pub-blica” ex art. 117, comma 3, Cost. - recando una disciplina di principio, che lascia ampio margine di ma-novra all’autonomia regionale. I singoli “criteri” elencati nel comma 611 dell’art. 1 della L. n. 190 del 2014, infatti, sono pertinenti ed intersecano, per di più, anche ulteriori ambiti di competenza esclusiva dello Sta-to. Quanto, infine, alla censura che attiene agli “oneri aggiuntivi” (predisposizione di “piano operativo” e di “relazione tecnica”, da comunicare alla Corte dei conti), previsto dal comma 612, è da ricondurre alla realizzazione in concreto delle finalità di coordinamento finanziario e, dunque, ascrivibile ai principi della relativa materia, di competenza concorrente.

Concorrenza e vincolo funzionale nelle società di gestione dei servizi pubblici

Torelli, Gabriele
2017-01-01

Abstract

190 (L. di stabilità 2015), promosse, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, commi 3 e 4, 118 e 119 Cost., nonché con il principio di leale collaborazione, di cui all’art. 120 Cost., dalla Regione Veneto, in quanto l’obiettivo, che tali disposizioni si prefiggono, di “riduzione” delle società, e delle partecipazioni societarie, diretta-mente o indirettamente possedute (tra l’altro) dalle Regioni, si basa su un “piano di razionalizzazione”, che non emargina, ma coinvolge le stesse Regioni, un piano da realizzare, infatti, “anche” - e, cioè, “non solo” - in base ai criteri direttivi statali. La disposizione del comma 611 e quella (ad essa collegata e stru-mentale) del successivo comma 612 dell’art. 1 risultano, nel loro complesso e su un piano generale, senz’altro riconducibili alle prevalenti finalità, che con esse si intende conseguire, ossia quelle di raziona-lizzazione e contenimento della spesa pubblica - di cui alla materia del “coordinamento della finanza pub-blica” ex art. 117, comma 3, Cost. - recando una disciplina di principio, che lascia ampio margine di ma-novra all’autonomia regionale. I singoli “criteri” elencati nel comma 611 dell’art. 1 della L. n. 190 del 2014, infatti, sono pertinenti ed intersecano, per di più, anche ulteriori ambiti di competenza esclusiva dello Sta-to. Quanto, infine, alla censura che attiene agli “oneri aggiuntivi” (predisposizione di “piano operativo” e di “relazione tecnica”, da comunicare alla Corte dei conti), previsto dal comma 612, è da ricondurre alla realizzazione in concreto delle finalità di coordinamento finanziario e, dunque, ascrivibile ai principi della relativa materia, di competenza concorrente.
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