Il tema dei beni confiscati alla criminalità organizzata gode di una forte sensibilità sociale, dovuta alle aspettative circa la loro riconduzione nel circuito della legalità . Tra i diversi argomenti, dottrina e giurisprudenza dibattono sul momento in cui viene impresso il vincolo di destinazione sul bene. La prima ritiene necessaria la definizione di un formale provvedimento di destinazione, in assenza del quale l’immobile permane nel patrimonio disponibile dello Stato. La seconda non condivide questa lettura, ritenendo che la confisca sia in grado di attribuire un’impronta pubblicistica al bene, con conseguente riconduzione dello stesso nel patrimonio indisponibile. Il provvedimento di destinazione si limiterebbe a specificarne l’utilizzo concreto. La tesi della giurisprudenza potrebbe essere contraddetta dal fatto che, in presenza di vittime della mafia, ed allo scopo di reperire le risorse necessarie per il loro risarcimento, il bene confiscato è alienabile ex art. 48, comma 3, CAM. La circolazione ne sottintenderebbe la disponibilità. La contraddizione è solo apparente. La destinazione del denaro a favore dei soggetti passivi del reato attuerebbe, nell’ottica di una funzione assistenziale, l’interesse pubblico sensibile al ripristino della legalità violata. Del resto, il legislatore ha già considerato il sostegno economico alle vittime delle attività estorsive come un interesse pubblico di tipo solidaristico (l. 44/1999). In tal senso, la sola confisca attribuirebbe un’impronta pubblicistica al bene, che ne giustificherebbe la riconduzione nel novero del patrimonio indisponibile. In questa prospettiva, l’elemento discriminante è la presenza (o meno) di soggetti passivi del reato da risarcire, valutazione che spetta al giudice penale. Le sue decisioni precludono all’Agenzia, in un momento successivo, di sviluppare il potere discrezionale sulla destinazione del bene confiscato. Una simile problematica si presenta anche nella fase del sequestro, in cui l’amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, può autorizzare la cessione e l’ipoteca del bene immobile, benché questo sia ancora in proprietà del (presunto) mafioso, e rimanga tale sino alla confisca definitiva. Per la seconda volta, il giudice penale preclude all’Agenzia di esercitare il potere di destinazione, oltre che derogare la disciplina degli artt. 832 ss. c.c. Ne deriva che le decisioni dell’autorità giurisdizionale incidono sul potere della pubblica amministrazione in ordine alla valorizzazione del bene confiscato (e sequestrato), nonché sulla relativa gestione. È opportuno, infine, segnalare che tali decisioni non sono sentenze definitive, ma provvedimenti interinali e paralleli al procedimento penale. Gli effetti nell’ambito del diritto amministrativo, però, si manifestano in modo rilevante ben prima della emanazione della pronuncia finale di colpevolezza o proscioglimento.

I beni confiscati alla criminalità organizzata tra decisione amministrativa e destinazione giudiziale

Gabriele Torelli
2018-01-01

Abstract

Il tema dei beni confiscati alla criminalità organizzata gode di una forte sensibilità sociale, dovuta alle aspettative circa la loro riconduzione nel circuito della legalità . Tra i diversi argomenti, dottrina e giurisprudenza dibattono sul momento in cui viene impresso il vincolo di destinazione sul bene. La prima ritiene necessaria la definizione di un formale provvedimento di destinazione, in assenza del quale l’immobile permane nel patrimonio disponibile dello Stato. La seconda non condivide questa lettura, ritenendo che la confisca sia in grado di attribuire un’impronta pubblicistica al bene, con conseguente riconduzione dello stesso nel patrimonio indisponibile. Il provvedimento di destinazione si limiterebbe a specificarne l’utilizzo concreto. La tesi della giurisprudenza potrebbe essere contraddetta dal fatto che, in presenza di vittime della mafia, ed allo scopo di reperire le risorse necessarie per il loro risarcimento, il bene confiscato è alienabile ex art. 48, comma 3, CAM. La circolazione ne sottintenderebbe la disponibilità. La contraddizione è solo apparente. La destinazione del denaro a favore dei soggetti passivi del reato attuerebbe, nell’ottica di una funzione assistenziale, l’interesse pubblico sensibile al ripristino della legalità violata. Del resto, il legislatore ha già considerato il sostegno economico alle vittime delle attività estorsive come un interesse pubblico di tipo solidaristico (l. 44/1999). In tal senso, la sola confisca attribuirebbe un’impronta pubblicistica al bene, che ne giustificherebbe la riconduzione nel novero del patrimonio indisponibile. In questa prospettiva, l’elemento discriminante è la presenza (o meno) di soggetti passivi del reato da risarcire, valutazione che spetta al giudice penale. Le sue decisioni precludono all’Agenzia, in un momento successivo, di sviluppare il potere discrezionale sulla destinazione del bene confiscato. Una simile problematica si presenta anche nella fase del sequestro, in cui l’amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, può autorizzare la cessione e l’ipoteca del bene immobile, benché questo sia ancora in proprietà del (presunto) mafioso, e rimanga tale sino alla confisca definitiva. Per la seconda volta, il giudice penale preclude all’Agenzia di esercitare il potere di destinazione, oltre che derogare la disciplina degli artt. 832 ss. c.c. Ne deriva che le decisioni dell’autorità giurisdizionale incidono sul potere della pubblica amministrazione in ordine alla valorizzazione del bene confiscato (e sequestrato), nonché sulla relativa gestione. È opportuno, infine, segnalare che tali decisioni non sono sentenze definitive, ma provvedimenti interinali e paralleli al procedimento penale. Gli effetti nell’ambito del diritto amministrativo, però, si manifestano in modo rilevante ben prima della emanazione della pronuncia finale di colpevolezza o proscioglimento.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11578/271870
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