Gli ordinamenti regionali italiani di tipo ordinario, in seguito alla revisione imposta dalle riforme costituzionali del 1999 e del 2001, presentano, tra le tante novità, la previsione di organismi di garanzia statutaria, chiamati a svolgere alcune funzioni consultive e decisionali, prevalentemente rivolte ad assicurare la conformità a statuto delle fonti regionali di produzione del diritto ed il bilanciamento tra i poteri dell’ente. Tali organismi si trovano a dover fare i conti con difficoltà legate all’esatto riconoscimento della loro natura, dei loro compiti e del ruolo istituzionale che possono svolgere. Più volte la Corte costituzionale è intervenuta per ricondurre la legislazione regionale in materia all’interno dei confini consentiti dal nostro ordinamento. Nella realtà, le regioni si sono mosse in ordine sparso, alcune limitandosi a prevedere e a disciplinare sulla carta la consulta statutaria, altre rinunciandovi, altre ancora costituendola. L’articolo si prefigge il compito di analizzare i principali problemi che si pongono rispetto al nuovo organismo regionale, ancora in attesa di trovare una sua esatta identità.

Gli organi di garanzia statutaria nel “nuovo” sistema regionale italiano

PIPERATA, GIUSEPPE
2011-01-01

Abstract

Gli ordinamenti regionali italiani di tipo ordinario, in seguito alla revisione imposta dalle riforme costituzionali del 1999 e del 2001, presentano, tra le tante novità, la previsione di organismi di garanzia statutaria, chiamati a svolgere alcune funzioni consultive e decisionali, prevalentemente rivolte ad assicurare la conformità a statuto delle fonti regionali di produzione del diritto ed il bilanciamento tra i poteri dell’ente. Tali organismi si trovano a dover fare i conti con difficoltà legate all’esatto riconoscimento della loro natura, dei loro compiti e del ruolo istituzionale che possono svolgere. Più volte la Corte costituzionale è intervenuta per ricondurre la legislazione regionale in materia all’interno dei confini consentiti dal nostro ordinamento. Nella realtà, le regioni si sono mosse in ordine sparso, alcune limitandosi a prevedere e a disciplinare sulla carta la consulta statutaria, altre rinunciandovi, altre ancora costituendola. L’articolo si prefigge il compito di analizzare i principali problemi che si pongono rispetto al nuovo organismo regionale, ancora in attesa di trovare una sua esatta identità.
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